La nuova detassazione dei premi di risultato, con uno sguardo alla somministrazione.

La legge di stabilità 2017 conferma l’ingresso del termine “partecipazione” nella regolamentazione delle relazioni di lavoro. Una formalizzazione correlata prevalentemente alla volontà di ridurre il costo del lavoro e, pertanto, di premiare le aziende che attivano pratiche partecipative. Un primo passo, comunque importante, che dovrebbe essere seguito da un crescente monitoraggio in merito all’effettiva attuazione e all’efficacia degli organismi paritetici previsti dai contratti territoriali e aziendali. (nota del Redattore)

Con Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e pubblicato in G.U. n.112 del 14 maggio 2016, e sito web del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  http://www.lavoro.gov.it  (sezione  Documenti  e norme – Pubblicita’ legale – N°Repertorio 280/2016 -), è stata definita l’applicazione della tassazione con imposta sostitutiva del 10% a valere per le erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 ed in quelli successivi. La detassazione concerne i premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, erogati a dipendenti del settore privato.

Si ricorda essere una disposizione di tipo sperimentale introdotta nell’anno 2008 che è stata oggetto di successive proroghe negli anni a seguire, fino ad essere sospesa nel 2015. Dal 2016, è stata definita l’applicazione della tassazione con imposta sostitutiva del 10% a valere per le erogazioni effettuate nel periodo di imposta 2016 ed in quelli successivi (stabile e strutturale). La legge di Bilancio 2017 interviene potenziando le misure incentivanti già previste da quest’anno per i premi di produttività. In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’ imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio  e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto.

Il funzionamento della detassazione

L’Agenzia delle Entrate, congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel tempo ha chiarito come il legislatore abbia preferito adottare la regola per cui l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività sia necessariamente subordinata ad un accordo collettivo, aziendale o territoriale. In definitiva è sufficiente che le somme incentivanti, tassate al 10%, siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo di secondo livello (territoriale o aziendale) della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.

Aspetto innovatore del decreto interministeriale firmato il 25 marzo 2016 confermato dalla legge di bilancio 2017 , è rappresentato dal fatto che per beneficiare della cedolare secca del 10% non basterà il solo ricorso a valori retributivi incentivanti definiti dalla contrattazione collettiva di II livello, e che in relazione al 2016 ma anche per gli anni successivi (strutturalità) concernano esclusivamente premi di risultato ma il medesimo accordo collettivo (territoriale o aziendale) dovrà introdurre in modo inequivocabile, lo stretto collegamento con gli incrementi di produttività redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Misurati da una sorta di triplo binario alternativo. Le voci premiali di risultato per essere detassate, devono costituire e rappresentare la controprestazione (economica) per prestazioni rese dai lavoratori con riferimento: all’aumento dei livelli di produzione (diminuzione numero riparazioni e delle rilavorazioni, % di rispetto dei tempi di consegna, volume della produzione/n° dipendenti….); al risparmio nell’utilizzo dei fattori produttivi (ad esempio riduzione della turnistica e/o dello straordinario, del lavoro supplementare, delle maggiorazioni, riposi compensativi, riduzione dell’assenteismo; riduzione dei consumi energetici, riduzione tempi di commessa); all’introduzione in azienda di nuovi modelli organizzativi finalizzati a incidere sul miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi (ad esempio, maggiore fungibilità delle mansioni ed integrazione delle competenze sulla base della nuova disciplina dell’art. 2013 c.c., flessibilizzazione degli orari; riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario, ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato). Restano come in passato, quindi, esclusi dal beneficio fiscale tutti gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali (ad personam) tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. L’attuale disciplina, dunque, conferma la non riserva del bonus fiscale a c.d. “retribuzione variabile”, bensì ai soli premi di risultato. Di conseguenza sono escluse le voci retributive quali, ad esempio, straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno, festivi a turni, erogati cioè a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro finalizzati senza altri obiettivi a incrementare la produttività.

La detassazione trova applicazione entro i seguenti nuovi limiti di importo complessivo annuo lordo erogato per i titolari di reddito da solo lavoro dipendente del settore privato (ambito e requisiti soggettivi), salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro:

ANNO DI DETASSAZIONE                                                 2017                                             (riferimento anno precedente)                        

REDDITO LORDO LAVORO DIPENDENTE                € 80.000

IMPORTO ANNUO EROGATO                                          € 3.000

Il tetto dei 3 mila euro dell’ammontare del salario fiscalmente incentivato, può salire a 4.000 euro se l’azienda si dota di “un piano di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro”, mediante la costituzione di gruppi di progetto dedicati a migliorare o innovare singole aree produttive o sistemi di produzione nei quali operano congiuntamente responsabili aziendali e lavoratori con ruolo propositivo. Pertanto, il bonus è estendibile a € 4.000,00 annui se vengono contrattati anche istituti di partecipazione, ossia qualora le aziende coinvolgeranno i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e della produttività, attraverso commissioni bilaterali (datore di lavoro, e lavoratori anche attraverso propri rappresentati, in senso a commissioni paritetiche) ove si contratterà la pianificazione. Il piano deve prevedere strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire, delle risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati, la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte ed indichino i risultati raggiunti.

Si adotta il medesimo trattamento fiscale agevolato per la distribuzione degli utili dell’impresa ai dipendenti (c.d. “profit sharing”). Anche, qui, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro. Fino a € 4.000,00 (se contrattati anche istituti di partecipazione) altrimenti il limite è di € 3.000,00.  Tali utili saranno tassati al 10%, (imposta sostitutiva o cedolare secca) e per un limite di reddito di riferimento individuale sino a € 80.000 annui,  quale forma di incentivazione “fiscale” alla partecipazione dei lavoratori all’impresa, anziché sottoposti alla tassazione ordinaria, essendo, comunque, voce che costituisce la base imponibile del reddito di lavoro dipendente. In sostanza, viene incentivato il meccanismo di erogare forme di premialità attraverso la distribuzione degli utili, sottoponendolo a un’imposizione agevolata al di fuori di quella cumulata ordinaria. Distribuzione degli utili che di per sé, deve rappresentare una forma di collegamento alla produttività e redditività dell’impresa. Devono essere erogati sempre in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali.

Il meccanismo della suddetta detassazione è stato nel tempo modificato in certi suoi limiti quantitativi, pur rimanendo basato in estrema sintesi, come noto, sui seguenti punti cardine:

  • tassazione sostitutiva dell’irpef e delle sue addizionali con l’aliquota applicata del 10%;
  • doppia limitazione soggettiva all’applicazione della tassazione sostitutiva in termini di somma annua detassabile (3.000/4.000 euro per il 2017) e di reddito da lavoro dipendente di riferimento dell’anno precedente – 2016 (80.000 euro per la detassazione nel 2017).

Nell’ambito della somministrazione di lavoro, anche i lavoratori somministrati potranno godere di tale incentivo fiscale che ben si sposa con la contrazione del cuneo fiscale. Nel rapporto trilaterale sarà opportuno, imbastire una severa e puntuale collaborazione con l’impresa utilizzatrice, al fine di garantire i requisiti oggettivi.

Per quanto sopra, in relazione alle erogazioni che si riferiscano a premi di risultato ed utili relativi all’esercizio 2017, è necessaria un’ attestazione da parte datoriale (azienda utilizzatrice) di aver dato attuazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, circa la correlazione tra le somme detassate (premi di risultato) e gli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e miglioramento della competitività aziendale, misurati con riferimento all’incremento dei livelli di produzione, al risparmio nell’utilizzo dei fattori produttivi, all’introduzione in azienda di nuovi modelli organizzativi finalizzati ad incidere sul miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.

Si renderà, quindi, necessario avere conferma da parte dell’utilizzatore, che le voci “premiali di risultato” erogate ai lavoratori somministrati, nell’anno oggetto di agevolazione fiscale (2017), possono essere ricondotte ai criteri su indicati e stabiliti dal decreto interministeriale ed in ottemperanza ed attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. Tale conferma dovrà essere certificata con la compilazione e la firma presumibilmente di una comunicazione, vero l’APL, avente valenza ai fini di una “Autorizzazione alla detassazione delle somme erogate nell’anno 2017”.

Alla stessa “Autorizzazione” dovranno essere necessariamente allegati: copia/estratto del contratto collettivo territoriale o aziendale applicato, da cui si evinca il ricorso alla detassazione secondo le disposizioni del decreto interministeriale; al fine di consentire il monitoraggio e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni fiscali del decreto, dovrà essere allegata la ricevuta o documentazione certa dell’avvenuto deposito telematico, da parte del datore di lavoro/utilizzatore ovvero in caso di accordo territoriale da parte delle associazioni datoriali firmatarie, del contratto collettivo applicato, presso la D.T.L. entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione unitamente alla autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alla nuova disciplina ed alle disposizioni del decreto medesimo nonché alla documentazione relativa al piano di coinvolgimento dei lavoratori all’organizzazione del lavoro (laddove presente), redatta in conformità al modello di cui all’allegato n.1, richiamato dall’art 5 del decreto medesimo, reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it – ed aggiornato con decreto direttoriale.
Fermo restando quanto detto e richiesto con la compilazione della comunicazione, “Autorizzazione alla detassazione delle somme erogate nell’anno 2017”, nella sola eventualità che le erogazioni si riferiscano a premi di risultato ed utili relativi all’esercizio 2015, l’applicazione del regime fiscale di favore è subordinata, comunque, al rispetto di tutte le condizioni stabilite per legge e dal decreto interministeriale. Viceversa, il deposito dei contratti di II livello presso la D.T.L., dell’autocertificazione di conformità e della documentazione al piano di coinvolgimento dei lavoratori (laddove presente), dovevano già avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il mancato rispetto della documentazione elencata non consentirà l’applicazione della misura agevolativa fiscale.

(F. Chiappi, lavoroeimpresa.com, 12.12.2016)

1 Commento La nuova detassazione dei premi di risultato, con uno sguardo alla somministrazione.

  1. anna maria duffini

    Noi profani ci capiamo poco ma ho intenzione di sottoporre questo articolo al nostro consulente del lavoro.grazie per avermi compreso nella newsletter estremamente interessante

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