Lavoro: è operativo il premio di produttività.

Sulla Gazzetta ufficiale del 14 maggio 2016 – numero 112 – è stato pubblicato il comunicato relativo all’entrata in vigore del decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in materia di erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata.

Il provvedimento attua le norme della legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015), dal comma 182 al comma 191, e modifica o integra anche norme contenute nei decreti 81/2015 (articolo 51) e 151/2015 (articolo 14).

Queste le misure decise:

1 – premi di risultato e criteri di misurazione (attuazione comma 182 legge 208/2015). Si stabilisce che i contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015 devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere:
a) nell’aumento della produzione;
b) in risparmi dei fattori produttivi;
c) nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processitramite:
c1) la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario;
c2) il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito nell’accordo;

2 – partecipazione agli utili (attuazione comma 182 legge 208/2015). Si chiarisce che:
a)  per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile : “Se le norme corporative o la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato”;
b) agli utili distribuiti si applica l’articolo 95 comma 6 del Dpr 917/1986: “Fermo restando quanto disposto dall’articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico”;

3 – coinvolgimento paritetico dei lavoratori (attuazione comma 189 legge 208/2015)
Con questo comma si stabilisce che l’ aumento da 2mila a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro può avvenire solo in presenza di un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive – o sistemi di produzione – e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire;

4 – deposito e monitoraggio dei contratti(attuazione commi 182 e 189 legge 208/2015)
Rispetto all’articolo 14 del Dlgs 151/2015 – relativo al deposito contratti collettivi aziendali o territoriali – si precisa:
a) la scadenza di 30 giorni per adempiere al deposito;
b) l’obbligo di allegare una dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto (formato il 25 marzo 2016). In particolare, per i contratti non ancora depositati, si introduce il termine del 13 giugno (30 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta) per mettersi in regola;

5 – voucher
Si chiarisce che l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi previsti dal Dpr 917/2016, articolo 51 comma 3-bis può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico che comunque nonconcorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente. Derogando al Dpr, si potrà cumulare in un unico documento di legittimazione nel rispetto dei limiti di importo previsti;

6 – efficacia
Il provvedimento si applica a partire dal periodi di imposta 2016 e in quelli successivi.

(E. Bronzo, www.ilsole24ore.com, 16.05.2016)

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