Premi produttività, depositati ai fini della detassazione più di 27 mila contratti

Sono stati depositati al Ministero del Lavoro 27.288 contratti aziendali relativi a premi di produttività, ma ne risultano ancora attivi 14.556. E’ quanto emerge dall’ultimo report mensile del Ministero del Lavoro, alla data di riferimento del 15 novembre 2017. […]

Alla data del 15 novembre 2017, 14.556 dichiarazioni di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di queste, 11.828 sono riferite a contratti aziendali e 2.728 a contratti territoriali. Le regioni che presentano la maggio parte dei contratti attivi sono Lombardia (4.241), Emilia Romagna (2.548), Veneto (1.652), Piemonte (1.341) e Lazio (1.022).

Dei 14.556 contratti attivi, 11.421 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 8.332 di redditività, 6.866 di qualità, mentre 1.944 prevedono un piano di partecipazione e 4.764 prevedono misure di welfare aziendale.

(finanza.repubblica.it, 10.12.2017))

Premi di produttività per 5 milioni.

Poco più di cinque milioni di dipendenti, quasi 16.400 accordi e un premio medio di 1.500 euro a lavoratore: è la fotografia, aggiornata a fine novembre, dell’applicazione nelle “fabbriche” della detassazione dei premi di produttività, reintrodotti quest’anno dalla precedente legge di Bilancio, fino a 2mila euro di somme “incentivate” con la cedolare secca al 10% (2.500 euro, in caso di accordi paritetici nell’organizzazione del lavoro) e per redditi fino a 50mila euro lordi annui.

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Premi di risultato: la detassazione spetta solo in presenza di risultati misurabili.

La recente circolare dell’Agenzie delle Entrate (n. 28/e del 15 giugno scorso) sulla fiscalità agevolata applicabile alla retribuzione incentivante conferma la netta discontinuità tra la disciplina introdotta dall’ultima legge di stabilità e le esperienze degli anni precedenti; questa discontinuità, secondo l’atto ministeriale, sta nel fatto che l’attuale normativa (avente carattere strutturale) riserva il beneficio fiscale ai soli “premi di risultato” (salvo i casi di partecipazione agli utili e all’organizzazione dell’impresa), mentre la disciplina precedente riconosceva il trattamento agevolato alla “retribuzione di produttività”.

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