Andrini (Ugl): “La sfida è rendere strutturale la legge sulla partecipazione dei lavoratori nei cda”.

La legge n. 76/2025 rappresenta il primo vero tentativo di attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, rimasto inattuato per oltre settant’anni, ma la sua natura volontaria rischia di limitarne drasticamente l’impatto reale. È il messaggio emerso nel confronto dedicato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, con riferimento all’esperienza di ASM Rieti, prima municipalizzata italiana ad aver eletto un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione.

“La norma apre finalmente la strada alla presenza dei lavoratori nei processi decisionali delle imprese, nei consigli di amministrazione e nei meccanismi di distribuzione del valore prodotto”, ha dichiarato Andrea Andrini, dirigente nazionale UGL presente all’iniziativa. “Ma il nuovo quadro normativo è un punto di partenza, non un traguardo. Ci aspettavamo maggiore coraggio, soprattutto sul terreno degli obblighi”.
Secondo Andrini, il principale limite della legge è proprio l’assenza di un vincolo per le imprese pubbliche e partecipate. “Senza una cornice obbligatoria almeno per le società a controllo pubblico, il rischio è che la partecipazione resti confinata a esperienze isolate e volontarie”.
Nel dibattito è emersa anche una riflessione sul ruolo delle organizzazioni sindacali. “La partecipazione non può ridursi a un’estensione della contrattazione collettiva”, ha osservato Andrini. “Il sindacato opera nella fisiologica dialettica tra lavoro e capitale; il rappresentante dei lavoratori in CdA deve invece concorrere all’interesse complessivo dell’impresa, portando dentro i processi decisionali il punto di vista di chi lavora. Confondere i due piani significa rischiare di trasformare la partecipazione dei lavoratori nella partecipazione delle strutture sindacali”.
Altro nodo riguarda l’autonomia del rappresentante. La legge introduce percorsi formativi ma, secondo Andrini, non definisce in modo sufficientemente rigoroso i requisiti di indipendenza rispetto alle organizzazioni che lo esprimono.
Per questo, l’esperienza di Rieti viene indicata come un possibile laboratorio nazionale. “La dimensione pubblica può e deve fare da apripista. Le municipalizzate, gli enti locali e le società partecipate sono il luogo naturale in cui sperimentare modelli replicabili”. In questa prospettiva Andrini ha letto anche l’annuncio dell’Osservatorio nazionale sulla partecipazione promosso dal Ministro del Lavoro, considerandolo utile “a condizione che produca dati, comparazioni internazionali e standard minimi di autonomia, evitando di trasformarsi in un organismo puramente celebrativo”.

“Non è una estensione del ruolo sindacale”

L’esperienza di ASM Rieti, prima municipalizzata italiana ad aver introdotto un rappresentante dei lavoratori nel consiglio di amministrazione, riapre il confronto sul significato della partecipazione prevista dalla legge n. 76/2025 e sul rapporto tra cogestione e rappresentanza sindacale.
La nuova normativa, che dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, riconosce la possibilità per i lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese. Un passaggio definito “storico” da Andrea Andrini, dirigente nazionale UGL, perché interrompe una lunga inerzia costituzionale, ma che lascia aperti diversi interrogativi sul piano applicativo e culturale.
Tra i punti più discussi, il rischio di sovrapporre il ruolo del rappresentante dei lavoratori in CdA a quello delle organizzazioni sindacali. “La partecipazione non coincide con la contrattazione”, ha sottolineato Andrini nel confronto promosso a Rieti. “Il sindacato tutela interessi collettivi nella dinamica negoziale; chi siede in un consiglio di amministrazione è chiamato invece a concorrere alla sostenibilità e allo sviluppo dell’impresa nel suo insieme, introducendo nel governo aziendale il punto di vista del lavoro”.
Secondo Andrini, il rischio è che la legge finisca per rafforzare meccanismi di rappresentanza già esistenti senza costruire una vera cultura della cogestione. “Se non si chiarisce il profilo del rappresentante e il suo grado di autonomia, la partecipazione rischia di diventare una delega indiretta alle strutture sindacali, snaturando il principio costituzionale”.
Altro elemento critico riguarda il carattere volontario della norma. “L’assenza di obblighi limita la possibilità di trasformare la partecipazione in una pratica diffusa. Per questo il settore pubblico può svolgere una funzione decisiva di sperimentazione e traino”.
L’esperienza di ASM Rieti viene letta da Andrini proprio in questa chiave: “Non come eccezione simbolica, ma come tentativo concreto di trasformare un principio costituzionale in pratica amministrativa e industriale”. “Il valore del modello Rieti”, ha concluso, “non sta nella dimensione locale dell’esperienza, ma nella sua capacità di mostrare che la prossimità istituzionale può diventare il luogo in cui innovazione democratica e governo dell’impresa tornano a incontrarsi”.

(Barbadillo)

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