Premi di risultato: come detassarli se in azienda non ci sono RSA o RSU.

La detassazione dei premi di risultato diventa accessibile per i datori di lavoro che non hanno possibilità di stipulare un accordo collettivo a livello aziendale (per mancanza delle RSA o delle RSU), grazie all’intesa firmata il 14 luglio scorso tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Con tale intesa, infatti, le parti sociali hanno definito un modello di accordo collettivo che potrà essere recepito dalle rispettive associazioni a livello territoriale; dopo la stipula a livello locale, i datori di lavoro di quel territorio (se aderenti a Confindustria) potranno accedere al beneficio fiscale con alcuni semplici passaggi.

Tali imprese dovranno, in primo luogo, mandare una comunicazione scritta (anche via email) ai lavoratori, per informarli dell’istituzione di un premio di risultato. Tale comunicazione dovrà riportare gli obiettivi, il periodo di riferimento per la loro misurazione, la composizione del premio, la natura degli indicatori adottati, la stima del valore annuo medio pro capite e le modalità di pagamento del premio.

Il modello di accordo territoriale precisa che, ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale, gli obiettivi definiti dall’azienda dovranno essere tanto “misurabili” quanto “incrementali”.

Il primo elemento scaturisce direttamente dalla normativa sulla detassazione (legge di stabilità 2016 e decreto ministeriale del 25 marzo 2016), che riconosce la possibilità di detassare solo i premi di risultato pagati per compensare incrementi di produttività, redditività, qualità efficienza ed innovazione che siano misurati sulla base di indicatori oggettivi.

In coerenza con questa impostazione normativa (molto più rigorosa del passato), il modello di accordo territoriale subordina la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale all’adozione, da parte del datore di lavoro, di uno o più indicatori oggettivi, da scegliere, anche in via alternativa, tra quelli previsti dal DM del 25 marzo 2016. Tali indicatori dovranno misurare gli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione mediante l’utilizzo di numeri o strumenti analoghi, e dovranno essere supportati da riscontri idonei presenti su documentali aziendali.

Gli obiettivi, come accennato, dovranno anche avere carattere incrementale: il premio potrà essere detassato, quindi, solo qualora sarà erogato a fronte di un effettivo incremento dei risultati riportati nell’anno di riferimento rispetto ai valori registrati negli anni (o nel diverso periodo scelto tra le parti) precedenti.

Applicando questi criteri, il beneficio fiscale potrà applicarsi – ad esempio – ad un premio collegato all’aumento del numero di pezzi prodotti da uno specifico reparto, e subordinato al raggiungimento di un valore superiore rispetto a quello ottenuto nel periodo precedente.

Secondo il modello di accordo territoriale, l’azienda potrà anche consentire al lavoratore di convertire il premio, in tutto in parte, in prestazioni di welfare aziendale (che saranno individuate tenendo conto anche di eventuali iniziative promosse dalle parti sociali), come previsto dalla legge di stabilità 2016.

Il modello di accordo territoriale prevede anche la costituzione di un comitato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie, cui sarà affidato il compito di valutare il rispetto complessivo delle norme, anche collettive, che governano l’istituto e valutare lo stato e le modalità di attuazione delle intese in materia.

E’ prevista, infine, la possibilità di attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

L’accordo territoriale, una volta firmato, avrà durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione, ma potrà essere rinnovato tacitamente alla scadenza, salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

(lavoroeimpresa.com, 27.07.2016)

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