Lavoratori nel cda scelti tra quelli stabili in azienda.

Legittimo eleggere il rappresentante dei lavoratori nel Cda ma va scelto tra chi è stabile in azienda. E’ quanto si evince dalla sentenza numero 8209 del 14/07/2026, emessa dal Tribunale di Roma.

In particolare, la Camera del Lavoro CGIL si è rivolta al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di denunciare la condotta discriminatoria multifattoriale attuata dall’Azienda Servizi Municipali SpA, asseritamente realizzata attraverso il regolamento disciplinante l’elezione di un rappresentante dei lavoratori all’interno del Consiglio di Amministrazione, contenente disposizione in materia di elettorato passivo ritenuta discriminatoria rispetto a diverse categorie di lavoratori portatori di diversi fattori di rischio: età, genere, disabilità, gravidanza, maternità, genitorialità, opinioni politiche, attività sindacale, precarietà del rapporto di lavoro.

Il quadro normativo e le contestazioni del sindacato

Il Sindacato ricorrente, premesso che l’art. 4 L. 76/2025, contenente disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, stabilisce che gli statuti possano contemplare la partecipazione al consiglio di amministrazione di uno o più amministratori, rappresentanti degli interessi dei lavoratori e che l’art. 20 dello statuto della società convenuta prevede, appunto, che all’interno del Consiglio di Amministrazione sia presente un membro in rappresentanza dei lavoratori nel rispetto della normativa vigente, ha lamentato che l’art. 2 del regolamento elettorale aziendale esclude dal diritto di elettorato passivo i lavoratori neoassunti, con una anzianità lavorativa inferiore ad un anno, alla data di avvio delle procedure elettorali; i lavoratori a tempo determinato; i lavoratori che matureranno i requisiti per il pensionamento ordinario di vecchiaia durante il mandato del Consiglio di Amministrazione; i lavoratori con i ruoli apicali; i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia sospeso per effetto di aspettativa, distacco, comando o qualsivoglia ulteriore causa di sospensione del rapporto di lavoro.

Ritenuto che tale previsione produca un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici, per età, disabilità, orientamento politico e sindacale, gravidanza, genitorialità, cura familiare e precarietà contrattuale, il Sindacato chiede in via principale di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta della società.

Le motivazioni della sentenza e le ragioni oggettive

I giudici ricordano che Il DLgs. 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della Direttiva 2000/78/CE, riportando i principi in questa contenuti, all’articolo 2, definisce la nozione di discriminazione, precisando che ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, della disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale. Non costituiscono, tuttavia, atti di discriminazione quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Il tribunale giunge alla conclusione che le cause di ineleggibilità non sono discriminatorie se mirano a garantire la continuità operativa dell’organo amministrativo. Pertanto, l’inadeguato grado di conoscenza della realtà aziendale e delle sue problematiche da parte di un lavoratore assunto da meno di un anno con contratto a tempo determinato ben configura una ragione oggettiva che, nella specie, giustifica una diversità di trattamento, in sede di eleggibilità nel consiglio di amministrazione, rispetto ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Alla luce di queste considerazioni, deve escludersi il carattere discriminatorio della condotta della società resistente, nel predisporre il regolamento per l’elezione dei rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di amministrazione. Con queste motivazioni il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del Sindacato.

(ItaliaOggi)

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